Simone di Saintjust

La responsabilità patrimoniale dei soci nelle società in accomandita semplice è regolata dall’articolo 2313 del codice civile: nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono, solidalmente e illimitatamente, per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

Dunque, il socio accomandante B è creditore della sas per un importo pari al risultato fornito dai 100 mila versati in qualità di fideiussore meno il valore della propria quota conferita al capitale sociale.

Il socio B potrà pretendere l’importo equivalente alla quota sociale conferita nel capitale da ciascuno dei soci accomandanti C e D.

Il socio accomandatario A è debitore verso il socio accomandante B dei 100 mila euro versati in qualità di fideiussore a cui vanno sottratte le quote di capitale conferite alla società dai soci accomandanti B, C e D.

Naturalmente, se il capitale sociale è stato già esaurito e liquidato, allora il socio accomandante B è creditore del socio accomandatario A per tutti i 100 mila euro versati in qualità di fideiussore.

Il socio accomandatario A non può impunemente rinunciare all’eredità a favore dei suoi figli: infatti, l’articolo 524 del codice civile concede al creditore la possibilità di chiedere la revoca giudiziale della rinuncia. … se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Dunque, se il socio accomandatario A rinunciasse all’eredità che gli spetta a favore di propri figli, il socio accomandante B potrebbe promuovere azione giudiziale finalizzata alla revocazione della rinuncia esercitata da A, ottenendo così l’assegnazione della massa ereditaria spettante al suo debitore A fino a concorrenza del proprio credito.


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