Andrea Ricciardi

Per l’inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile auto nell’obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato, occorre distinguere tre ipotesi.

La prima eventualità é che, nonostante il ritardato adempimento, il massimale resti capiente.

La seconda eventualità é che il massimale, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento.

La terza eventualità è che il massimale già all’epoca del sinistro fosse incapiente.

Nel suo caso, a quanto ho capito, si tratta esclusivamente di un semplice ritardo all’indennizzo da parte della compagnia.

In tal caso, ovviamente, si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative di legge (articolo 315 codice delle assicurazioni).

In particolare:

  1. in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
  2. in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
  3. in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
  4. in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento;
  5. in caso di ritardo oltre i centoventi giorni, con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

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