La signora, con i tre figli che avrà in affidamento sta in una botte di ferro: l’unica è vendere ad un terzo (la vendita endofamiliare sarebbe sicuramente oggetto di domanda di revocazione) per conservare, in un futuro a medio-lungo termine, qualche spazio di manovra.
Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al soggetto affidatario dei figli, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni.
Tale opponibilità (al terzo acquirente) conserva, il suo valore finché perduri l’efficacia della pronuncia giudiziale, costituente il titolo in forza del quale il convivente, che non sia titolare di un diritto reale o personale di godimento dell’immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
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