Andrea Ricciardi

Rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: fanno eccezione i soli carichi non rottamabili (rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti) e quelli già oggetto di istanza di definizione agevolata per i quali non è stato portato a termine il piano di rateazione accordato.

Chi intende aderire alla rottamazione pagherà l’importo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

La domanda va presentata entro il 15 maggio 2018.

Si pagherà in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online.

In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018 alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.

La domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.


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