Tullio Solinas

L’imprenditore deve essere obbligatoriamente iscritto alla gestione commercianti, mentre l’iscrizione alla gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è obbligatoria per i liberi professionisti (che non hanno una cassa previdenziale), per i lavoratori con contatto di collaborazione coordinata e continuativa, per i venditori a domicilio, e per altre categorie di lavoratori autonomi, fra cui i procacciatori di affari (peraltro i procacciatori d’affari, per poter svolgere attività devono essere iscritti in un albo apposito).

Per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, la legge definisce un reddito minimo da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi da versare, anche se il reddito effettivo accertato ai fini fiscali risulta inferiore alla soglia prevista (anche nullo o negativo). In pratica, deve essere versato annualmente un contributo fisso minimo, anche se non si è prodotto reddito, si è chiuso l’esercizio in perdita o si è prodotto reddito inferiore alla soglia di cinquemila euro.

Risulta assolutamente destituito da ogni fondamento quanto riferitole nel 2014 dal funzionario, circa la possibilità di iscriversi alla Gestione Commercianti nel mese in cui lei avesse superato i 5 mila euro di fatturato annuo, dal primo del mese stesso, pagando i contributi per il solo anno di iscrizione senza sanzioni o more. Probabilmente è sorto un equivoco, un fraintendimento fra lei ed il funzionario a cui si è rivolta.

Quando, ad ottobre 2017, avendo per la prima volta superato i 5 mila euro di fatturato si è iscritta tramite procedura COMUNICA alla Gestione Commercianti INPS sede MILANO EST, si è scatenato l’inferno!

Infatti, è a questo punto che qualcuno ha esaminato la sua posizione contributiva, si è reso conto che lei era già stata iscritta nel 2013 alla gestione commercianti, ha accertato che, nell’aprile 2014, aveva provveduto a cancellare la sua posizione con decorrenza retroattiva dal primo aprile 2014, e che, dal 2014 ad ottobre 2017, aveva prodotto reddito (quantunque inferiore ai 5 mila euro) continuando ad esercitare attività imprenditoriale (all’INPS hanno totale accesso all’anagrafe tributaria).

Accertata l’evasione contributiva, lei è stata iscritta d’ufficio alla gestione commercianti a far data dal primo aprile 2014 (da quando si è resa effettiva la cancellazione richiesta, considerata ex post come dichiarazione mendace) ed è stata avviata la normale procedura di recupero dei contributi dovuti e non versati, ricalcolati come se quella cancellazione non fosse mai avvenuta.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.