Simone di Saintjust

Ritengo utile, per la questione in questo topic affrontata, riportare il dispositivo dell’articolo 514 del codice di procedura civile che tratta le cose mobili assolutamente impignorabili.

Non si possono pignorare: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Ancora, non sono pignorabili gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nonché gli animali di affezione.


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