Ritengo utile, per la questione in questo topic affrontata, riportare il dispositivo dell’articolo 514 del codice di procedura civile che tratta le cose mobili assolutamente impignorabili.
Non si possono pignorare: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.
Ancora, non sono pignorabili gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nonché gli animali di affezione.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.