Lilla De Angelis

Il cardine della normativa vigente, per l’individuazione del nucleo familiare da prendere in considerazione nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata a determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è che esso va rapportato alla famiglia anagrafica (stato di famiglia) che risulta negli archivi dello stato civile, del Comune di residenza, alla data di presentazione della DSU.

E non è possibile iscrivere in anagrafe due famiglie anagrafiche distinte, se fra i membri dell’una e dell’altra intercorrono vincoli di parentela.

Ne discende che il suo nucleo familiare è, al momento, formato dai suoi genitori, da lei, il coniuge ed i due figli. Su questo non ci piove: nella DSU dovranno essere riportati redditi e patrimoni di tutti i soggetti che del nucleo familiare di riferimento fanno parte.

Una volta effettuata la variazione di residenza, con contestuale nuovo assetto del nucleo familiare, sarà possibile presentare una nuova dichiarazione in sostituzione della precedente oppure, un ISEE corrente qualora particolari eventi (intervenuta disoccupazione di uno dei componenti il nucleo familiare), a nucleo familiare costante, comportassero una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nella DSU/ISEE già presentata.

Con tale procedura (DSU aggiornata) potrà concorrere al beneficio sociale, per cui compete, con dati reddituali e patrimoniali sicuramente più aderenti alla realtà.

Da ricordare che mentre l’ISEE corrente è gratuito, per una seconda DSU il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS e dunque il dichiarante dovrà pagarla.


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