Marzia Ciunfrini

Il rateo da pensione, per valutare la corretta applicazione dell’articolo 545 del codice di procedura civile, ed in particolare della normativa inerente il cosiddetto minimo vitale MV (misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà), deve essere considerato quello al netto degli oneri fiscali e al lordo della cessione volontaria del quinto (indicata nel quesito come prestito).

In pratica, l’importo P da prendere in considerazione, per eccepire la violazione di quanto disposto dalla legge in merito al minimo vitale, è, nel caso specifico, la somma accreditata in banca dall’INPS a cui va aggiunto l’importo della rata di rimborso della cessione del quinto della pensione.

Infatti, si può invocare l’articolo 545 del codice di procedura civile, e quindi eccepire l’eventuale erogazione di un rateo pensionistico in violazione dell’obbligo di rispettare la normativa vigente riguardo il minimo vitale, solo in caso di pignoramento della pensione. E’ evidente che non potrà mai verificarsi (escluso il caso di premorienza) il mancato rimborso della cessione del quinto, dal momento che l’INPS è tenuta, in quanto terzo obbligato, ad effettuare quel prelievo per conto del creditore cessionario. Per l’INPS, invece, l’alternativa (teorica) ad un prelievo forzoso stragiudiziale alla fonte per il recupero di un eventuale indebito pensionistico (accantonamenti somme non meglio specificati) potrebbe essere solo l’azione esecutiva esattoriale e, in tale ipotesi, l’istituto di previdenza sarebbe soggetto a quanto disposto dal codice di procedura civile.

Pertanto, se l’importo P (come sopra calcolato) diminuito del minimo vitale MV è negativo, oppure se il 20% della differenza fra P ed il minimo vitale MV è minore di quanto prelevato stragiudizialmente alla fonte dall’INPS, la prima cosa da fare è procedere con ricorso amministrativo presso l’INPS e successivamente, in caso di persistenza del prelievo, adire il giudice del lavoro.


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