In questi casi, parliamo di contratti di credito collegati (nella fattispecie di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi), la prima cosa da fare è quella di mettere in mora la società che ha organizzato il corso.
Qualora questa mossa non desse i risultati sperati, è possibile rivalersi contro la società erogatrice del finanziamento, che ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Nei casi d’inadempimento del fornitore di beni e servizi, infatti, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.
Il cliente ha l’obbligo di segnalare alla finanziaria il grave inadempimento del fornitore di beni o servizi mediante invio alla stessa di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia della diffida ad adempiere inviata al fornitore di beni e servizi.