Ornella De Bellis

Nel nostro ordinamento vale il principio per cui una volta divenuti eredi lo si è per sempre: L’erede che accetta con beneficio di inventario e, successivamente, si accorge che i debiti superano di gran lunga il valore dei beni beneficiati, può notificare ai creditori il rendiconto della propria amministrazione. I creditori presenteranno istanza al giudice competente (del luogo dove è stata aperta la successione) affinché, ex articolo 500 del codice civile, venga fissato un termine entro il quale l’erede liquidi le attività ereditarie e soddisfi parzialmente i creditori.

Il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina la decadenza dal beneficio di inventario.


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