Giorgio Martini

A fronte di una diffida e messa in mora formalmente notificata, versare l’importo ingiunto solo parzialmente, vuol dire esporsi ad eventuali ulteriori azioni di riscossione coattiva allo stesso modo di chi ha versato nulla. L’unica differenza è che quando il debitore deciderà di adempiere alla pretesa potrà detrarre quanto anticipato.

Le spese legali, a meno di un diverso accordo intervenuto in fase stragiudiziale (ma mi sembra che nella fattispecie ci si trovi già in ambito giudiziale) vengono poste, ovviamente, a carico del debitore escusso, anche se devono essere anticipate dal creditore procedente. Insomma, l’unico che non ci rimette nulla è l’avvocato, come sempre.


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