I termini dell’accordo con i creditori di cui alla legge 3/2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, in particolare l’importo falcidiato e la durata temporale del piano di rientro, costituiscono proprio il risultato di una trattativa portata avanti dal debitore, attraverso l’organo di composizione a cui egli si è affidato, con il creditore.
Dunque, capirà bene, che la sua domanda non può, qui, trovare alcuna risposta. Noi possiamo solo dire che al creditore, informato della sua posizione di lavoratore dipendente (e lo sarà senz’altro, se lei decide di tentare un accordo ex legge 3/2012), converrà senz’altro, senza colpo ferire, pignorare il suo stipendio, a meno che lei non gli faccia una proposta allettante del tipo “pochi, maledetti e subito, o quasi subito”.
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