Genny Manfredi

Come lei credo sappia, ma vale la pena ribadire il concetto, quando si compila l’ISEE si deve far riferimento al reddito del proprio nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende quel gruppo composto da tutti coloro che risiedono nella stessa abitazione, per come risulta dal certificato anagrafico dello stato di famiglia, rilasciato dal Comune, legate da matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi.

Sussistono dei casi in cui è possibile avere due stati di famiglia nella stessa abitazione e, quindi, costituire due diversi nuclei familiari nonostante la residenza congiunta.

Ciò, però, è possibile esclusivamente solo se i conviventi non sono legati dai rapporti predetti, ossia non si tratti di coniugi, parenti, affini, ecc.

Si può infatti avere uno stato di famiglia diverso nella stessa abitazione con un coinquilino con il quale non ci sono legami di parentela o di affinità.

Ciascuno dei due avrà quindi il proprio certificato di stato di famiglia e il proprio ISEE nonostante la residenza comune.

Al contrario, invece, invece, non è possibile avere due stati di famiglia se si abita con i familiari stretti come possono essere, ad esempio, i propri genitori, il proprio marito o la moglie.

Dunque, se lei volesse tornare a vivere dai suoi genitori, fissando da loro la sua residenza, rientrerà automaticamente nel loro nucleo familiare e quindi non potrà avere un ISEE diverso, rinunciando a tutti i benefici fruiti fin ora.

In conclusione, avendo la residenza presso la stessa abitazione dei propri genitori, si rientra nel loro nucleo familiare e i redditi vengono sommati ai fini ISEE.


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