Ornella De Bellis

Se non era, ai tempi, un soggetto fallibile, i debiti contratti per l’attività della ditta possono senz’altro essere oggetto delle disposizioni previste dalla legge 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il problema è che non potrà presentare un piano del consumatore, ma dovrebbe seguire le altre due opzioni al fine di soddisfare i creditori non rimborsati: la liquidazione del patrimonio (se ha immobili di proprietà) oppure l’accordo con i creditori.

Disponendo di un reddito da lavoro dipendente il tentativo che dovrebbe compiere è, dunque, quello di individuare i creditori titolari di almeno il 60% dell’esposizione debitoria rimasta in sospeso, e proporre loro un rimborso rateale prelevato dalla stipendio netto percepito.

Considerando che se la banca agisse giudizialmente con pignoramento dello stipendio nei suoi confronti, il massimo che potrebbe spuntare è il 20% della busta paga e che Equitalia avrebbe diritto ad un ulteriore 10%, capisce bene che forse la convenienza di seguire questa strada è tutta da valutare. In più si tratterebbe di svegliare il classico “can che dorme”, se è vero che finora banca e concessionario della riscossione l’hanno lasciata tranquilla.


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