Andrea Ricciardi

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà e si compone di un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI).

E’ concesso in seguito a definiti requisiti, vediamo quali.

Innanzitutto, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del
richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  1. un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
  2. un valore dell’ISRE non superiore ad euro 3.000;
  3. un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
    non superiore ad euro 20.000;
  4. un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di
    euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
    successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
  5. un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente
    all’ISEE e all’ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e
    secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
  6. con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del
    tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti
    condizioni:
    • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena
      disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei
      ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i
      motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
      con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena
      disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Ora, data per presupposto l’esistenza di questi requisiti, condizione per accedere al Rei (tra le altre, ma basta una) è la presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Dunque, sempre presupponendo che non sfori i requisiti economici predetti, lei ha pieno diritto al beneficio del Rei.


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