Andrea Ricciardi

Se un figlio è premorto (venuto a mancare prima dell’apertura della successione) e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al diritto di rappresentazione (Codice Civile articoli 467-469).

Questo stabilisce che i figli subentrano al genitore che non può (per morte o rinuncia) succedere al de cuius.

Ai fratelli del de cuius (correlati), in questo caso (vista la presenza di discendenti in linea retta) non va niente.

Ma nemmeno a lei (nuora).

Pertanto, venendo alla suo domanda i suoi figli riceveranno in quote uguali (50% e 50%), l’eredità di suo suocero: la successione in questo caso spetta a loro.

Ecco uno schema molto utile che può semplificare la questione in materia di successione senza testamento:

  1. in caso di rinuncia o premorienza possono essere rappresentati solo i discendenti e i fratelli. Ciò significa che quando i figli e i fratelli del defunto sono premorti oppure rinunciano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione. In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinuncianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti.
  2. esempio di successione per stirpi (e non per capi) – il de cuius lascia due figli, Primo e Secondo, i quali a loro volta hanno due figli ciascuno. Se Primo e Secondo rinunziano all’eredità, si avrà delazione per rappresentazione a favore dei figli. Se anche uno dei figli di Primo rinunzia all’eredità, la sua quota si accresce solo a favore dell’altro figlio di Primo, non anche a favore dei due figli di Secondo, come invece si avrebbe se i quattro succedessero (per rappresentazione) per capi e non per stirpi.
  3. esempi di divisione per stirpi (e non per capi) – alla morte di Tizio i suoi due figli, Caio e Sempronio, sono entrambi premorti, lasciando rispettivamente Caio tre figli (Primo – Secondo – Terzo) e Sempronio quattro figli (Quarto – Quinto – Sesto – Settimo e Ottavo); quest’ultimi sono viventi e raccolgono la metà dell’asse ereditario dividendolo, poi, per capi in quattro parti uguali. I figli di Caio invece sono morti e hanno lasciato rispettivamente, due, quattro, e tre figli. Della metà del patrimonio (di Tizio) spettante a Caio si faranno tre parti uguali, una delle quali va i figli di Primo (1/2 ciascuno) un’altra andrà ai figli di Secondo (1/4 ciascuno) e l’ultima parte andrà ai figli di Terzo (1/3 ciascuno).
  4. coniuge e ascendenti non possono essere rappresentati in caso di rinuncia o premorienza; in caso di premorienza di entrambi i genitori del de cuius succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
  5. discendenti e ascendenti chiamati all’eredità devono intendersi compresi entro il 6° grado di parentela.

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