Ornella De Bellis

Il piano del consumatore, una delle opzioni offerte dalla legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) parte dalla proposta preparata dall’organismo che assiste il debitore e che può essere, o meno, omologata successivamente dal giudice: è quindi il debitore che propone al giudice una soluzione di rientro dall’esposizione debitoria. La proposta può prevedere pertanto, una rata pari ad una qualsiasi quota (inferiore al 50% – massimo convenzionale ad oggi) dello stipendio dal debitore percepito.

Se invece il creditore agisce giudizialmente nei confronti del debitore con pignoramento presso terzi, allora la quota di prelievo, per debiti riconducibili a prestiti non rimborsati a banche e finanziarie, è stabilita dal codice di procedura civile nel 20% dello stipendio netto percepito dal debitore.


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