Genny Manfredi

In linea generale, l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore.

Ad esempio, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.

Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole.

In particolare, per quanto riguarda le spese mediche, sono considerate da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:

  1. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
  2. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
  3. trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
  4. tickets sanitari;
  5. occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
  6. farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il suo ex, a fronte di una sua richiesta, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell’immediatezza della richiesta (massimo dieci giorni).

Il difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Lei, dunque, dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) al suo ex marito la documentazione comprovante l’esborso sostenuto entro trenta giorni: il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, a meno che il dissenso non sia validamente motivato.


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