Giorgio Martini

Temo che per fruire dell’anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), oltre a verificare se possiede i requisiti di base per poter presentare istanza (e che l’azienda sia obbligata a concederla) dovrà cambiare sicuramente strategia e addurre motivi diversi dall’esigenza di saldare un debito pregresso.

Infatti, l’articolo 2120 del codice civile (commi dal numero 6 al numero 11) prevede che il lavoratore possa chiedere, in costanza di rapporto, una anticipazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

Tuttavia, la possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore deve avere maturato almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
  2. l’anticipazione deve essere contenuta nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
  3. l’anticipazione deve essere altresì contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti ;
  4. l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

La richiesta, inoltre, deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
  3. eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (articolo 5 DLgs 151/2001 e articolo 7 Legge 53/2000).

Naturalmente, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Tenga poi in conto che la Cassazione (sentenza 2749/1992) ha escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti, argomentando sia sul tenore letterale della norma, che, imponendo il limite del 4% del totale dei dipendenti, postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità, sia sulla ratio, intesa a non privare le imprese suddette di una fonte di finanziamento, alla cui utilizzazione sono preordinati gli accantonamenti annuali del TFR.


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