Temo che per fruire dell’anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR), oltre a verificare se possiede i requisiti di base per poter presentare istanza (e che l’azienda sia obbligata a concederla) dovrà cambiare sicuramente strategia e addurre motivi diversi dall’esigenza di saldare un debito pregresso.
Infatti, l’articolo 2120 del codice civile (commi dal numero 6 al numero 11) prevede che il lavoratore possa chiedere, in costanza di rapporto, una anticipazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).
Tuttavia, la possibilità di ottenere l’anticipazione è subordinata alle seguenti condizioni:
La richiesta, inoltre, deve essere giustificata dalla necessità di:
Naturalmente, condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Tenga poi in conto che la Cassazione (sentenza 2749/1992) ha escluso dal regime di anticipazione del TFR le aziende con esiguo numero di dipendenti, argomentando sia sul tenore letterale della norma, che, imponendo il limite del 4% del totale dei dipendenti, postula una presenza di questi nella misura di almeno 25 unità, sia sulla ratio, intesa a non privare le imprese suddette di una fonte di finanziamento, alla cui utilizzazione sono preordinati gli accantonamenti annuali del TFR.