Genny Manfredi

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Naturalmente entrambi gli studenti, la studentessa che vive negli USA con doppia cittadinanza e lo studente olandese cittadino UE, hanno diritto agli eventuali benefici previsti dalla legge italiana per l’accesso e la frequenza allo studio presso Università situate in Italia, la cui fruizione è regolata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’Individuazione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.

Il nucleo familiare della studentessa italo americana è (al momento) quello del padre, in quanto ella non percepisce un reddito minimale di 6.500 euro ed abita in un appartamento di proprietà del padre. Un reddito minimo percepito di 6.500 euro e la residenza da almeno due anni al di fuori dell’unità abitativa della famiglia di origine, ma in alloggio che non risulti essere di proprietà di un membro della famiglia di origine, sono, infatti, le condizioni minime congiunte affinché lo studente possa essere considerato soggetto con nucleo familiare autonomo da quello della famiglia di origine ai fini DSU ISEEU.

In conclusione il nucleo familiare della studentessa italo americana è costituito da lei e dal padre: ci sarebbero da aggiungere anche gli altri soggetti che convivessero con il padre (a meno di ben precise e particolari situazioni): in pratica coloro che, ufficialmente, hanno la stessa residenza del padre della studentessa italo americana.

Fra USA ed Italia esiste una convenzione contro la doppia imposizione fiscale per cui la studentessa italo americana potrà indicare il reddito del padre (naturalmente espresso in valuta euro) così come emerge dalla dichiarazione dei redditi presentata dal genitore negli Stati Uniti nel secondo anno solare precedente a quello in cui viene presentata la DSU dalla figlia, in Italia.

Analogo discorso per lo studente olandese del cui nucleo familiare ai fini DSU/ISEEU fanno parte il padre e gli eventuali altri componenti della famiglia anagrafica ovvero i soggetti che anagraficamente hanno la medesima residenza del padre.

Per inciso, in Italia, un soggetto non coniugato e senza prole, non convivente con il genitore, è considerato a suo carico fiscale se percepisce un reddito lordo non superiore a 2840,51 euro, indipendentemente dalla circostanza che il genitore fruisca, o meno, di eventuali detrazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi.


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