Piero Ciottoli

Sono tempi duri, questi, per noi debitori: la giurisprudenza si è ormai orientata sull’irrilevanza del preavviso di segnalazione in centrale rischi per quelle situazioni in cui il debitore è consapevole del proprio inadempimento. E’ stato sancito che il preavviso può essere inviato dalla banca anche senza raccomandata A/R, per posta ordinaria, e che il suo omesso invio non determina, automaticamente, l’illegittimità della segnalazione e quindi il diritto al risarcimento danni.

Piuttosto, adesso stia in guardia: alla settima rata del mutuo non pagata la banca può risolvere il contratto attraverso la comunicazione di decadenza del termine, con cui il debitore decade dal beneficio di rateizzazione e bisogna rimborsare il debito residuo in un’unica soluzione.


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