L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, come stabilisce l’articolo 2903 del codice civile.
Tuttavia, come ha chiarito in più occasioni la giurisprudenza consolidata, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione dell’atto nei pubblici registri. In pratica, la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal creditore, in quanto messo in condizione di venire a conoscenza dell’atto stesso.
Naturalmente, nel quinquennio si chiede al giudice l’inefficacia dell’atto dispositivo del debitore (a monte) e non quello che coinvolge il terzo acquirente che poi ha eventualmente acquistato dal figlio del debitore: se viene dichiarato inefficace l’atto originario (fra debitore e figlio), a cascata risulteranno inefficaci anche i successivi trasferimenti di proprietà.
Va ricordato inoltre che, per quanto attiene i beni immobili ed i veicoli, la domanda di revocazione dell’atto di trasferimento della proprietà viene trascritta anche nei pubblici registri, sicché chi acquista, successivamente alla trascrizione, lo fa a proprio rischio e pericolo.
E va aggiunto che il trasferimento di proprietà del bene dal debitore (Andrea) a un parente non debitore (Luca) è quasi sempre soggetto a revocatoria, dal momento che è pressoché impossibile dimostrare, per il debitore (Andrea) che l’acquirente (Luca) non conoscesse il pregiudizio che l’atto comportava nei confronti del creditore (di Andrea).
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