Piero Ciottoli

L’articolo 499 del codice di procedura civile dispone che il creditore ipotecario, risultante da pubblici registri al momento del pignoramento, può intervenire nell’esecuzione depositando un ricorso prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita del bene.

Il comma 5 dell’articolo 41 del Testo Unico Bancario (TUB) consente poi all’aggiudicatario di subentrare, senza nemmeno l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, versando al creditore ipotecario le rate scadute, gli accessori e le spese.

In riferimento a quest’ultima facoltà concessa all’assegnatario, sussiste il richiamo al Testo Unico Bancario: ma il diritto del creditore ipotecario fonda, essenzialmente, sull’articolo 499 del codice di procedura civile che non pone alcuna limitazione alla natura giuridica del creditore stesso (se non il fatto di poter esercitare un diritto di prelazione esistente al momento del pignoramento).


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