La notifica dell’invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico – DPR 115/2002) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (articoli 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell’Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cassazione Civile, sentenza 908/1976).
Il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Quindi, attenzione alla data nella quale la sentenza, a cui si riferiscono le spese processuali pretese in cartella esattoriale, è divenuta non opponibile (diversa dalla data di pronuncia) e verificare se, nel corso del decennio, non sia stata notificata (anche per compiuta giacenza) una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione.
Qualora, invece, le spese processuali risultassero effettivamente prescritte, va inoltrata all’agente per la riscossione che ha notificato la cartella esattoriale (ed eventualmente al creditore ivi indicato) una richiesta di sgravio in cui si eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa.
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