Annapaola Ferri

Se il creditore pignora il conto corrente dove viene accreditata la pensione impignorabile di invalidità e questo conto corrente è destinato esclusivamente al deposito dei ratei versati dall’INPS, allora il debitore può adire il giudice dell’esecuzione (ma serve un avvocato) ed ottenere la liberazione delle somme pignorate.

Se, invece, sul conto conto corrente dove viene accreditata la pensione di invalidità vengono effettuate dal debitore altre operazioni in entrata ed in uscita, allora l’impignorabilità della pensione di invalidità non è più eccepibile, dal momento che l’importo versato a titolo di pensione dall’INPS si diluisce con altre somme in entrata ed in uscita e la liquidità giacente in conto corrente assume la natura di risparmio del debitore, come tale integralmente pignorabile. Tuttavia, si può far valere il disposto dell’articolo 545 del codice di procedura civile secondo il quale l’ultimo rateo di pensione accreditata dall’INPS in conto corrente può essere pignorato solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale,


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