Ornella De Bellis

Risposta chiara e sicura non potrà mai averla, se non dopo che un creditore avrà effettuato un pignoramento presso terzi ad un debitore nelle sue stesse condizioni di inquadramento e la vertenza non sia approdata in Cassazione: il problema nasce dal mutato assetto giuslavoristico del nostro ordinamento, che consente situazioni border line, non ancora compiutamente affrontate dalla giurisprudenza di legittimità, dove un soggetto a partita IVA svolge attività a metà strada fra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

Va premesso che il limite di pignorabilità di un quinto della retribuzione trova la sua giustificazione nell’esigenza di non pregiudicare la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita del debitore e delle altre persone poste a suo carico, laddove lo stipendio venga inteso quale remunerazione del soggetto che mette a disposizione della controparte, con caratteri di continuità, stabilità, e subordinazione, la propria energia lavorativa quale sostanziale unica o preponderante risorsa per conseguire i mezzi di un’esistenza libera e dignitosa.

Infatti, sono per definizione lavoratori dipendenti (o lavoratori subordinati) coloro che si impegnano, per effetto di un contratto, in cambio di una retribuzione (stipendio), a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto datore di lavoro. Costui impartisce le istruzioni al dipendente e s’impegna a fornirgli le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per converso, escluderebbe ogni vincolo di subordinazione (o parasubordinazione) continuità e stabilità la natura del rapporto di lavoro autonomo esistente fra la società che si avvale della collaborazione e il soggetto che si è dotato di partita IVA. Altrimenti, il rapporto di lavoro dovrebbe essere inquadrato con un contratto di lavoro dipendente, ed i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal datore di lavoro alla gestione INPS lavoratori dipendenti e non dal lavoratore alla gestione separata INPS.

Il lavoratore autonomo è colui che compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

In caso di lavoro autonomo, il limite di pignorabilità di un quinto della retribuzione non si applica ed il creditore potrebbe vedersi assegnato dal giudice l’intero compenso spettante al debitore.

Quello che qui solo si può dire è che una interpretazione estensiva della sentenza della Corte di cassazione 685/2012 sembrerebbe ritenere applicabile la limitazione della pignorabilità nella misura di un quinto anche ai titolari dei rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale, di durata non inferiore al dodici mesi.


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