Banche e finanziarie comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
Detto questo, ci sembra impossibile che Danubio Blu srl possa reiterare la segnalazione, a meno che non sia stata autorizzata dal creditore originario, essendole stata affidata la sola gestione del recupero coattivo dell’importo a sofferenza, oppure che rappresenti una finanziaria vigilata da Bankitalia. Ma questo aspetto, in definitiva, poco interessa in questa sede.
Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria.
La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario.
Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”.
A proposito del preavviso di segnalazione, va innanzitutto premesso che una comunicazione può essere spedita con raccomandata A/R ed essere recapitata al destinatario in un momento di temporanea irreperibilità, per cui viene portata in giacenza all’ufficio postale. L’avviso di giacenza lasciato dal postino, peraltro, può andare smarrito ed al destinatario quella comunicazione continuerà a restare ignota.
Inoltre, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF – decisione 3089/2012) ritiene che quando la banca abbia segnalato un proprio cliente in una centrale rischi e non riesca a fornire la prova dell’invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria, offrendo copia delle missive asseritamente spedite, la questione debba risolversi statuendo che in tale ipotesi l’intermediario segnalante rimane gravato dell’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario: ma che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione.
In pratica, il giudizio di illegittimità della segnalazione non può basarsi esclusivamente sulla insistenza del cliente segnalato relativamente agli aspetti meramente formali del preavviso, i quali possono indurre a ritenere che egli abbia ragionato in termini di inopponibilità delle comunicazioni ricevute piuttosto che in termini di effettiva mancata informazione.
Insomma, la segnalazione in centrale rischi non è illegittima quando sussistano una pluralità di indici, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata.
Posso capire (ed anche concordare con lei) che sia ingiusto un tale approccio: ma, se un nostro lettore ci chiede se sussistano elementi per opporsi giudizialmente ad una segnalazione in centrale rischi, effettuata dalla banca senza alcun preavviso, noi ci sentiamo in dovere di metterlo in guardia con una informazione completa (per quanto ci è possibile). Tutto qui (e non ce ne abbia a male).
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