Andrea Ricciardi

Nei contratti di apertura di una linea di credito, utilizzabile tramite una carta di credito revolving, è previsto che, in caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della carta, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla banca, facendo subito seguire a tale comunicazione l’invio di conferma tramite lettera raccomandata a/r corredata della denuncia.

Il titolare della carta revolving è responsabile per ogni conseguenza dannosa causata dall’illecito o dall’indebito uso della carta a seguito degli eventi descritti, fino al momento della comunicazione all’emittente e per un importo massimo stabilito, detto di franchigia.

Fatta salva, naturalmente, l’ipotesi in cui non si dimostri che il titolare della carta revolving abbia agito fraudolentemente, con dolo o con colpa grave.

Secondo giurisprudenza consolidata, però, l’avere effettuato la comunicazione alla banca dopo più di 15 giorni dall’avvenuto furto, integra, per il titolare della carta revolving, una ipotesi di colpa grave, tanto che non può applicarsi la franchigia, contrattualmente prevista.

Questo, anche se la denuncia all’Autorità giudiziaria è stata effettuata nel medesimo giorno in cui si è verificato lo smarrimento, la sottrazione, la falsificazione o la contraffazione della carta.

E così, a causa di questo ritardo, bisogna rifondere alla banca emittente tutto quanto quest’ultima aveva dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo al furto e sino alla comunicazione dello stesso.


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