Simonetta Folliero

Lei si è cacciato in un bel guaio, sia che l’assegno fosse effettivamente post datato, sia che la data sia stata lasciata in bianco: può riuscire a minimizzare i danni solo pagando al beneficiario, entro 60 giorni dalla data di presentazione del titolo allo sportello, il valore facciale dell’assegno, più una penale del 10% del valore facciale, più gli interessi legali calcolati sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo allo sportello e quella di effettivo pagamento, più le eventuali spese di protesto.

Il calcolo del dovuto potrà essere chiesto alla sua banca ed è importante che la liberatoria per avvenuto pagamento tardivo, rilasciata dal creditore, sia impostata su quella cifra. Naturalmente, potrà accordarsi con il fornitore per corrispondere solo il 50% dell’importo facciale dell’assegno (l’accettazione dipenderà solo dalla sua generosità), fermo restando che la liberatoria dovrà indicare, tassativamente, l’assolvimento degli adempimenti così come previsti dalla legge.

Con la liberatoria potrà evitare la revoca di sistema con segnalazione nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CAI) e successiva inibizione ad emettere assegni per sei mesi. E potrà evitare, altresì, la sanzione amministrativa comminata dal Prefetto per emissione di assegno senza copertura.

E veniamo al protesto: se la postdatazione era stata comunque indicata sul modulo di assegno, allora il protesto non può essere levato qualora al momento dell’incasso i termini di presentazione siano già scaduti. Se la data fu lasciata in bianco e la banca procede nel protesto, allora c’è poco da fare: al massimo, con l’intervenuto pagamento tardivo sopra descritto, potrà chiedere, fra un anno, la riabilitazione presso il Tribunale del circondario in cui risiede, ottenendo, così, la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti (RIP); altrimenti il suo nominativo vi permarrà per cinque anni.

Qualora decidesse di non procedere al pagamento tardivo, sappia che, con l’assegno impagato certificato dalla banca, che costituisce titolo esecutivo, il fornitore potrà procedere nei suoi confronti con azione di riscossione coattiva (pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore) fino al soddisfacimento dell’intero importo indicato sul modulo di assegno da lei sottoscritto.

La prossima volta che le capiterà di emettere un assegno che non è sicuro di onorare, almeno inserisca la clausola senza spese e senza protesto , cosa che le eviterà, se il beneficiario accetta questa formula, almeno la segnalazione al RIP. Ed eviti di lasciare in bianco la data: ne inserisca una posteriore e si ricordi di revocare il pagamento dell’assegno appena scaduti i termini di presentazione (se le riesce, ovviamente). Il creditore potrà sempre possibile escuterla coattivamente, ma eviterà le rogne conseguenti all’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria.


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