Simone di Saintjust

Per inquadrare correttamente i termini della questione, va detto che UNICREDIT è obbligata a segnalare il cliente (si tratta di un adempimento di legge) alla Centrale Rischi della Banca d’Italia se l’esposizione debitoria non è inferiore ai 30 mila euro e, per i crediti in sofferenza, per qualsiasi importo. La segnalazione, dovuta, viene poi classificata “a sofferenza” se il creditore ritiene il debitore, sulla base di una autonoma valutazione della situazione economico patrimoniale complessiva, irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito.

La segnalazione non deve essere periodicamente reiterata quando l’indebitamento complessivo del cliente scende al di sotto dei 30 mila euro euro.

E’ certo che le segnalazioni in CR Bankitalia possono essere effettuate solo da banche e finanziarie vigilate dal nostro istituto di (ex) emissione: pertanto una semplice società di recupero crediti non può reiterare la segnalazione in CR. Se ne ricava, pertanto, che il credito residuo non è stato ceduto, ma, semplicemente, il suo recupero è stato solo affidato a qualche società di recupero crediti, restandone titolare UNICREDIT; oppure che è stato ceduto ad una cessionaria vigilata anch’essa da Bankitalia.

I 395 euro richiesti, con minaccia di ulteriore iscrizione in centrale rischi (privata, evidentemente), si riferiscono esclusivamente alle spese di chiusura del conto e la segnalazione non potendo essere effettuata in CR (dal momento che si tratta di un importo inferiore ai 30 mila euro e nemmeno di un credito) molto probabilmente, è stata registrata in qualche altra centrale rischi privata (CRIF, CTC, Experian Cerved).

La segnalazione in CR è incontestabile dal momento che la classificazione a sofferenza è frutto di libera valutazione del creditore, a maggior ragione giustificata dal suo persistente inadempimento. Si può anche disquisire sul mancato preavviso (ammesso che UNICREDIT non sia in possesso di valide attestazioni postali), ma ormai l’orientamento giurisprudenziale concorda sul fatto che, anche in assenza di preavviso al debitore, la segnalazione in centrale rischi è legittima quando sussistano una pluralità di indici, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata e/o quando il cliente segnalato insista su aspetti meramente formali del preavviso, i quali possono indurre a ritenere che egli abbia ragionato in termini di inopponibilità delle comunicazioni ricevute, piuttosto che in sul versante di una effettiva mancata informazione.

La segnalazione relativa all’omesso pagamento delle spese di chiusura del conto, poi, è stata preceduta dall’invio di un preavviso di iscrizione, invio attestato da una ricevuta postale, che non può essere semplicemente liquidato con una dichiarazione, di parte, circa il fatto che il documento non risulta essere pervenuto al destinatario. Per legge è sufficiente che il preavviso sia stato spedito.

In conclusione, non si ravvisano motivi validi per poter ricorrere contro le segnalazioni di UNICREDIT.


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