Piero Ciottoli

Se non ci fosse stata la garanzia da lei prestata, rinunciando lei all’eredità e sua sorella accattando, dal momento che dei debiti del defunto ne rispondono gli eredi in proporzione della quota di cui hanno beneficiato, sua sorella sarebbe obbligata per il mutuo ipotecario, ottenuto per la casa che fu di sua madre, al 100%.

Purtroppo, però, pur rinunciando all’eredità lei resterebbe garante per quel mutuo.

Ora, supponiamo (indipendentemente dalla eventuale, inutile, rinuncia da lei esercitata) che le rate del mutuo non venissero più corrisposte alla banca, ipotizziamo che quest’ultima procedesse ad azione esecutiva e vendita all’asta ed immaginiamo che il ricavato non riuscisse a coprire il capitale residuo del mutuo.

La banca, allora si rivolgerebbe ai garanti: ed, in particolare, a quella, fra le due sorelle, che risulta più facilmente aggredibile in senso patrimoniale, cioè a lei che possiede una casa, anche se gravata da mutuo ipotecario, e, quasi sicuramente, anche una fonte di reddito.

Questo, anche se il garante, sottoposto ad azione esecutiva, avesse provveduto a versare puntualmente la propria quota (il 50%) mensile, in relazione al debito della defunta. In pratica, infatti, la ripartizione fra le due sorelle dell’importo della rata costituirebbe, per la banca, solo un patto interno ad essa non opponibile.


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