Se la trascrizione del pignoramento da parte del creditore è intervenuta prima del trasferimento della proprietà, l’atto di compravendita è nullo e suo padre, debitore, ne resta proprietario.
Se al momento del perfezionamento dell’alienazione l’atto di pignoramento non era stato ancora trascritto, la vendita è soggetta ad azione revocatoria.
Sicuramente sussistono elementi per una eventuale opposizione all’azione revocatoria promossa dal creditore, dal momento che la vendita dell’immobile è stata realizzata a prezzo di mercato, il pagamento versato dall’acquirente è tracciabile, l’immobile è (sarà) adibito a prima casa dall’acquirente ed il ricavato dalla vendita è stato impiegato per saldare debiti scaduti ed esigibili.
Tuttavia, dall’altra parte della bilancia, bisogna tener conto del fatto che per domandare al giudice che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti un atto di disposizione del patrimonio, al creditore è sufficiente dimostrare che il debitore e l’acquirente conoscessero il pregiudizio che l’atto arrecava alle possibilità di riscossione coattiva. E qui, ritengo difficile, se non impossibile, dimostrare che il figlio acquirente ignorasse la situazione debitoria del padre.
Lascerei perdere la costituzione del fondo patrimoniale che verrebbe travolto comunque dalla revocatoria dell’atto di compravendita dell’immobile. Per quanto attiene la rivendita della casa, dopo quanto accaduto, il creditore si affretterà a trascrivere la domanda di revocatoria di cui è oggetto l’immobile e dubito che qualcuno vorrà correre il rischio di procedere all’acquisto.
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