Annapaola Ferri

Giusto per chiarire ai lettori il contesto e non creare confusione, va detto che anche il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, laddove la durata del piano di ammortamento del mutuo risultasse maggiore, come nella specie, di vent’anni (durata massima dell’efficacia di iscrizione ipotecaria), è a carico del debitore (articolo 2846 del codice civile).

La cosa potrebbe sembrare strana, soprattutto per quel che riguarda il rinnovo di iscrizione ipotecaria, ma si giustifica riflettendo sulla circostanza che, in assenza di una garanzia reale, la banca potrebbe richiedere al debitore il pagamento del capitale residuo in un’unica soluzione.

Esclusi gli onorari dovuti al notaio che redigerà l’atto, e i diritti notarili, per il rinnovo di ipoteca ed in riferimento al capitale residuo da garantire, va versata l’imposta ipotecaria nella misura dell’1%.

Nel computo va poi tenuto conto di un importo fisso di circa 190 euro, riconducibile all’imposta di bollo ed alla tassa di trascrizione ipotecaria.


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