Genny Manfredi

L’articolo 12 della legge 132/2014 dispone che i coniugi possono (congiuntamente) concludere, innanzi al sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di divorzio, nel caso in cui sia intervenuta una separazione di fatto. La procedura di divorzio breve prevede, dunque, la partecipazione e l’assenso di entrambi i coniugi. Non può trattarsi di decisione unilaterale.

La sua situazione richiede, necessariamente, l’avvio di una procedura giudiziale di separazione personale con il coniuge contumace.


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