In realtà, la coabitazione di figli e coniuge affidatario può non essere quotidiana, se l’assenza anche per periodi non brevi è dovuta a motivi di studio o lavoro.
Infatti, la circostanza che la prole non conviva con il genitore affidatario, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore.
E’ stato chiarito in più occasioni che la coabitazione dei figli con il coniuge affidatario può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile.
In tali circostanze va comunque mantenuto l’obbligo del versamento, al coniuge affidatario, dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
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