Simonetta Folliero

Com’è noto, nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o la constatazione equivalente.

Tuttavia, la normativa vigente in materia di assegni, diversamente da quanto previsto per la cambiale ed il vaglia cambiario, non consente l’immediata cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti dell’assegno bancario o postale a seguito del pagamento tardivo.

Infatti, il debitore protestato che abbia provveduto al pagamento tardivo dell’assegno e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, solo una volta trascorso un anno dal giorno di levata del protesto.

Ne consegue che l’assegno protestato, anche se pagato entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso, deve, comunque, rimanere pubblicato, almeno, per un anno nel Registro Informatico dei protesti: decorso tale termine ci si potrà rivolgere al Presidente del Tribunale per ottenere il provvedimento di riabilitazione e presentare poi, all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente, istanza di cancellazione.


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