Giorgio Martini

La risposta è tranquillamente un NO: i suoi genitori non possono lasciare l’intero immobile alla figlia convivente che li accudisce. Se lo facessero, lasciando testamento, il testamento potrebbe essere impugnato da uno degli altri 4 figli per la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono le quote di legittima riservata agli eredi e quella disponibile riservata al defunto.

Nemmeno possono donare in vita l’immobile alla figlia convivente che li accudisce. Se lo facessero, alla morte del genitore proprietario dell’immobile, uno qualsiasi degli altri 4 figli potrebbe procedere giudizialmente per la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto e per il ripristino della quota di legittima lesa.

Lei non dice se i suoi genitori sono comproprietari dell’immobile, oppure se uno solo dei due è proprietario esclusivo. Neanche accenna, fatto importante per dettagliare la risposta alla sua domanda, all’eventuale esistenza di altri cespiti o beni che potrebbero rientrare nella massa ereditaria.

Non ci resta allora, giusto per sviluppare il ragionamento sulla base di ipotesi ben determinate, che l’immobile in questione sia l’unico bene posseduto da uno solo dei suoi genitori.

Alla morte del genitore proprietario dell’immobile, ammesso che ci sia un coniuge superstite e nell’ulteriore ipotesi che il proprietario non abbia lasciato testamento, l’immobile verrà ripartito secondo le quote seguenti: 1/3 al coniuge superstite, 1/6 a ciascuno dei 4 figli (o ai loro discendenti in caso di premorienza filiale).

Se non c’è coniuge superstite (premorienza del coniuge non proprietario rispetto a quello proprietario) e, sempre nell’ipotesi di assenza di testamento, l’immobile dovrà essere ripartito in 4 quote di pari entità (1/4).

Alla morte del genitore proprietario dell’immobile, ammesso che ci sia un coniuge superstite e nell’ulteriore ipotesi che il proprietario abbia lasciato testamento, le disposizioni testamentarie non possono derogare dalla seguente ripartizione dell’immobile: 1/4 al coniuge superstite, 1/8 a ciascuno dei 4 figli (o ai loro discendenti in caso di premorienza filiale), 1/4 come quota aggiuntiva premiante lasciata alla figlia convivente che li accudisce o a chi altri desidera il defunto (quota disponibile).

Se non c’è coniuge superstite (premorienza del coniuge non proprietario rispetto a quello proprietario) e, sempre nell’ipotesi di presenza del testamento, l’immobile dovrà essere ripartito in quote di 1/6 a ciascuno dei 4 figli e 1/3 come quota aggiuntiva premiante lasciata alla figlia convivente che li accudisce o a chi altri desidera il defunto (quota disponibile).


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