Andrea Ricciardi

Purtroppo, mi dispiace deluderla, nell’ambito della rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso.

Ciò poichè l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex articolo 142 del codice della strada.

L’unico elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria é la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.

Praticamente, in parole povere, se lei non è sicuro, oltre qualsiasi ragiovenole dubbio, che l’apparecchiatura, che l’ha fotografata al momento dell’infrazione, è malfunzionante e che questo difetto abbia pregiudicato la legittimità della multa, è inutile fare ricorso.

Lo perderà sicuramente.


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