Carla Benvenuto

L’articolo 5 della legge 91/1992 stabilisce che il coniuge straniero di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica.

Purtroppo, però, l’articolo 149 del codice civile spiega che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e, quindi, lei non ha maturato il requisito della residenza maturata in costanza di matrimonio (questa è l’interpretazione da attribuire all’articolo 5 della legge 91/1992) nel nostro paese.

Pertanto, può senz’altro ambire all’eredità lasciata da suo marito defunto, ma non a quella della sua ex suocera italiana quando passerà a miglior vita. Mi spiace.


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