Giovanni Napoletano

La possibilità di effettuare la rateizzazione delle bollette dipende dai contratti, che dettano eventualmente anche le condizioni di ottenimento del beneficio: ciò vale in generale per i contratti sottoscritti con i venditori del mercato libero (in ambito di energia e gas).

Comunque, per quanto riguarda le bollette del gas, si può chiedere la rateizzazione:

  • quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette di acconto riferite al periodo di conguaglio. E’ escluso il caso in cui la differenza tra l’addebito di conguaglio e gli addebiti di acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente. E’ importante quindi verificare il periodo oggetto del conguaglio.
  • se vi è un malfunzionamento del contatore e viene chiesto un pagamento di consumi non registrati e quindi ricostruiti.
  • se viene richiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture di un contatore accessibile.
  • nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione.
  • nei casi di fatturazione di importi anomali previsti dalla Delibera 413/2016.

Per una più chiara risposta, in base a particolare casistica, le proponiamo la delibera Aeegsi 229/01:

Rateizzazione bollette gas


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