Lilla De Angelis

Il rapporto di conto corrente nasce su una base contrattuale bilaterale: la banca può rifiutarsi di contrarre per qualsiasi motivo ritenga (non solo segnalazione in CRIF). Quello che invece una banca non può assolutamente fare è rifiutare il recesso dal contratto di conto corrente, cioè la chiusura del rapporto chiesta dal cliente. Anche se il conto è in rosso!

Il creditore, una volta individuato il conto corrente del debitore da sottoporre ad azione esecutiva, non dovrebbe essere in grado, normalmente, di conoscerne il saldo, per valutare la convenienza di un eventuale pignoramento. Si tratta, infatti, di informazione riservata che può essere fornita solo dagli impiegati abilitati con procedure non rispettose, comunque della privacy del cliente.

Il pignoramento della retribuzione offre la possibilità di recuperare il credito, ma occorre del tempo per arrivare al rimborso satisfattivo: con il pignoramento del conto corrente, invece, il creditore tenta il colpo gobbo. Se le cose gli andassero male, può sempre ritentare aggredendo la retribuzione da pensione o da stipendio del debitore.

E’ possibile acquistare sul mercato una tipologia di prodotto che potrebbe soddisfare le sue esigenze nel caso di blocco del secondo conto corrente: si tratta di carte prepagate provviste di IBAN, che non necessitano di conto corrente di appoggio. In pratica, fornendo l’IBAN al datore di lavoro, lo stipendio accreditato va ad accrescere direttamente la disponibilità della prepagata.


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