Gennaro Andele

Se il credito è stato ceduto dalla banca o dalla finanziaria originarie, la quietanza liberatoria rilasciata dalla società cessionaria può avere la sola esclusiva funzione di attestare l’avvenuto pagamento del debito, a fronte di una sempre possibile duplicazione della pretesa, sia essa riconducibile ad errore oppure alla evenienza (non infrequente) di cessione di una medesima posizione a più acquirenti (tutela da future pretese).

Ma, la quietanza liberatoria rilasciata dalla società di recupero crediti non servirà per interagire con i gestori delle centrali rischi allo scopo di ottenere la cancellazione della posizione censita in centrale rischi, dal momento che la cancellazione è automatica dopo tre anni dalla segnalazione effettuata dal creditore originario e considerato che la quasi totalità delle società di recupero crediti non può alimentare, con proprie segnalazioni, i sistemi di informazioni creditizie (nel qual caso, paradossalmente, i tempi di cancellazione della posizione si allungherebbero).

Se, invece, il credito non è stato ceduto, allora potrà essere utile, dopo il perfezionamento di un accordo a saldo stralcio, conservare la quietanza liberatoria anche ai fini di un eventuale contenzioso con il gestore della centrale rischi: accade sempre più spesso, infatti, che il creditore aggiorni la segnalazione rettificando l’importo originariamente dovuto a quello residuo.

In questo caso, la posizione verrà comunque cancellata decorsi i tre anni dall’ultimo aggiornamento, ma nel frattempo, ad un eventuale altro soggetto, partecipante allo stesso sistema di informazioni creditizie, verrebbe fornito un report in cui risulta la debenza del credito residuo.

Non si tratta di un dettaglio irrilevante: può darsi, infatti, che il debitore che abbia regolarizzato la propria posizione con un accordo transattivo a saldo stralcio voglia di nuovo accedere al circuito del credito e che trovi una banca, o una finanziaria, disposta anche a concederglielo, stendendo un velo pietoso sul suo passato di cattivo pagatore, purché non emergano, dalle ispezioni nei SIC, situazioni in sospeso.

In uno scenario come quello appena descritto, il debitore può esibire la quietanza liberatoria al gestore del sistema di informazioni creditizie esigendo l’immediata rettifica della posizione (nessun sospeso) purché, al tempo del perfezionamento dell’accorso a saldo stralcio con il precedente creditore, il debitore aveva avuto l’accortezza di includere nella quietanza liberatoria il richiamo all’articolo 1236 del codice civile, con una dichiarazione di remissione del debito o, il che è lo stesso, di rinuncia al debito residuo.

In un simile contesto potrebbe dimostrarsi utile anche la quietanza liberatoria rilasciata da una società di recupero crediti, dunque per una posizione ceduta, allo scopo di dimostrare – all’eventuale creditore disponibile ad erogare un nuovo prestito pur consapevole delle risultanze negative emerse dalle ispezioni effettuate nelle centrali rischi – che, comunque, le sofferenze censite sono state sanate, anche se in ritardo.

Tuttavia, certamente la quietanza liberatoria non appare fruibile per la cancellazione della propria posizione debitoria dai sistemi di informazioni creditizie.


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