Andrea Ricciardi

Purtroppo, la mancata sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto.

Ciò poiché l’esistenza della cartella esattoriale non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

A conferma di ciò si può dire che, a norma dell’articolo 25 del dpr 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

Pertanto le consigliamo di non spendere ulteriore denaro per un ricorso già perso in partenza.


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