Stefano Iambrenghi

Cercherò di esprimermi con chiarezza, ma non sempre mi riesce: lei deve considerare lo stipendio al netto delle trattenute fiscali (incluse le addizionali) e dei contributi previdenziali ed assistenziali versati a suo favore dal datore di lavoro, ma al lordo della cessione del quinto e della quota mensile riservata a servire qualsiasi altro prestito (che sia rimborsato, o meno, alla fonte tramite prelievo dalla busta paga). Ecco, è questo il netto stipendiale che indicheremo con S.

Nel suo caso, ad esempio, S è pari a 1.819,89.

Sul netto stipendiale S viene sempre calcolata la quota pignorabile, indipendentemente dalla circostanza che tale netto stipendiale sia gravato, o meno, da precedenti pignoramenti e/o cessioni del quinto in corso.

In pratica, lei non deve considerare come netto stipendiale solo la somma accreditata in banca dal datore di lavoro; cioè nel netto stipendiale vanno inclusi sia l’importo accreditato in banca, che le eventuali trattenute per i prestiti delega (i prestiti, cioè, per i quali il datore di lavoro opera un prelievo mensile che rigira ai creditori, ma che non sono stati erogati tramite cessione del quinto) nonché la rata a servizio della cessione del quinto. E se il debitore avesse pignoramenti pregressi, nel netto stipendiale andrebbero inclusi anche gli importi mensili prelevati per servire i pignoramenti.

La metà del netto stipendiale S, correttamente determinato, deve risultare minore o uguale alla somma:

– degli importi per pignoramenti in corso, siano essi stati azionati per crediti ordinari, esattoriali o alimentari (in pratica, i 200 euro assegnati dal giudice alla sua ex moglie) che indichiamo con P;
– dell’importo prelevato (sia C) dal datore di lavoro per pagare la cessione del quinto.

Tradotto in formula matematica, deve risultare: S/2 minore o uguale a P + C.

Solo qualora tale vincolo non fosse rispettato, il debitore sottoposto ad azione esecutiva, tramite pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, potrebbe lamentarsi con il giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente, per eccepire la violazione del combinato disposto dall’articolo 545 del codice di procedura civile e dall’articolo 68 del dpr 180/1950.

Insomma, non è che se ottengo un prestito da una banca per il quale delego il datore di lavoro (che accetta) al pagamento della rata mensile, posso poi computare quella rata mensile per verificare la legittimità della quota assegnata dal giudice al creditore procedente (nel caso la sua ex). In questo gioco rientrano solo i pignoramenti in corso e la cessione del quinto, nient’altro.


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