Andrea Ricciardi

Chi concede in comodato un immobile non di lusso ad un familiare che lo adibisce ad abitazione principale, può godere della riduzione della base imponibile dell’IMU e della TASI al 50% (Articolo 1, comma 10, Legge 28 dicembre 2015, numero 208).

Possono beneficiare dell’agevolazione i proprietari di immobili che concedono in comodato un’abitazione a parenti in linea retta entro il primo grado, i quali devono a loro volta utilizzarlo come abitazione principale.

I parenti in linea retta di primo grado sono i genitori e i figli.

La base imponibile ai fini IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle di lusso ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.

Per usufruire di tale agevolazione è, inoltre, necessario che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante (il proprietario dell’abitazione) possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per usufruire della riduzione al 50% di IMU e TASI il contratto di comodato deve essere registrato utilizzando l’apposito modello 69 da presentare, in duplice copia, all’Agenzia delle Entrate.

Possono essere registrati anche i contratti di comodato stipulati verbalmente.

In questo caso, nel modello 69 dovrà essere indicato, come tipologia dell’atto la seguente dicitura Contratto verbale di comodato.

Ai fini della decorrenza dell’agevolazione, rileva la data in cui è stato concluso il contratto e non quella in cui lo stesso è stato registrato.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.