Rosaria Proietti

Lei è tenuto pagare solo la metà del debito lasciato da suo padre: infatti, l’articolo 752 del codice civile dispone, in modo inequivocabile, che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti del defunto in ragione delle loro quote ereditarie.

Quindi è nel suo pieno diritto saldare il dovuto e comunicare al creditore che lei ha pagato solo la metà della pretesa dal momento che al restante 50% deve provvedere l’altra coerede, precisando (è importante) le generalità di sua madre.

Attenzione però: qualora al momento della morte del marito la coniuge non si trovava in possesso di beni ereditari; se non si sono verificati i presupposti per poter presumere una sua accettazione tacita dell’eredità; se non sono passati dieci anni dal decesso; sua madre è sempre in tempo a rinunciare all’eredità, nel qual caso anche la restante metà del debito del defunto potrebbe essere successivamente chiesta a lei, figlio, in qualità di unico erede del de cuius.

Comunque, in mancanza di un atto di rinuncia del coerede, laddove ancora possibile, lei è tenuto a soddisfare la richiesta di Agos solo nella misura del 50%.


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