Marzia Ciunfrini

In tema di polizze assicurative rischio morte abbinate al mutuo, la banca non può, in attesa che l’assicurazione la risarcisca per l’estinzione del contratto di finanziamento in conseguenza dell’avvenuto decesso del debitore mutuatario, continuare ad addebitare le rate del finanziamento.

Il contratto di assicurazione standard prevede che l’assicurazione garantisca, in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale pari inizialmente all’importo finanziato relativo al prestito sottoscritto dall’assicurato medesimo e successivamente decrescente e corrispondente in ogni momento al capitale residuo del finanziamento stesso.

Questo vuol dire che è il momento del decesso dell’assicurato il momento rilevante, rispetto al quale va calcolato l’ammontare dell’obbligo di indennizzo dell’impresa assicurativa.

In altre parole, il rimborso effettuato dall’impresa di assicurazione deve comprendere tutto l’ammontare del debito residuo alla data del decesso dell’assicurato.

La banca, cioè, ottiene copertura del rischio di insolvenza del proprio cliente, conseguente al suo decesso, dal momento in cui la morte si verifica.

Così essendo, la banca non è legittimata a operare ulteriori addebiti sul conto dei mutuatari dopo il decesso.

Anche laddove tali addebiti potessero ritenersi legittimi nelle more della liquidazione di quanto dovuto dovuto da parte dell’impresa assicurativa (esistono tempi tecnici affinché possa essere liquidato l’indennizzo del sinistro da parte della compagnia assicurativa) si tratta di importi che devono essere successivamente restituiti, non avendo la banca alcun titolo per trattenerli, verificandosi altrimenti un indebito arricchimento della banca a danno del mutuatario.

Su questo tema è intervenuto anche l’arbitro bancario finanziario con la decisione 327/2015.


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