Giuseppe Pennuto

Il verbale di accertamento della violazione al codice della strada, quando non c’è contestazione immediata, deve essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione (salvo casi particolari quali il recente cambio di residenza del proprietario del veicolo, il trasferimento di proprietà del veicolo avvenuto immediatamente o dopo l’infrazione (con i dati al PRA non ancora corretti), l’eventuale comunicazione dei dati dell’effettivo conducente da parte del proprietario del veicolo).

Dunque, dalla data dell’infrazione e quella di consegna del verbale alle poste da parte dell’ente accertatore, per la spedizione dell’atto al destinatario, non devono intercorrere più di 90 giorni. In caso contrario il destinatario può eccepire la decadenza della Pubblica Amministrazione mittente dal potere di riscuotere l’importo della sanzione amministrativa.

Una volta notificato il verbale nei 90 giorni, il multato può fare ricorso, al Prefetto entro 60 giorni, o al Giudice di pace entro 30 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica del verbale di multa. Agli effetti del ricorso prefettizio o giudiziale, la data di notifica del verbale di multa deve intendersi, però, quella di consegna dell’atto nelle mani del destinatario (o nelle mani di un familiare del destinatario presente presso la sua residenza) oppure, nel caso di notifica per compiuta giacenza (temporanea irreperibilità del destinatario) quella di ritiro del verbale presso l’ufficio postale, se effettuato prima dei dieci giorni di giacenza (giacenza che decorre dalla data di avviso lasciato in cassetta postale). Altrimenti, i termini per il ricorso decorrono dal decimo giorno successivo a quello di inizio giacenza.


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