Gennaro Andele

È prevista una particolare agevolazione per chi acquista un’abitazione da concedere in locazione, in presenza di determinati requisiti (articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, numero 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, numero 164).

Hanno diritto all’agevolazione gli acquirenti persone fisiche non esercenti attività commerciale, che acquistano unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data del 12 novembre 2014, oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d e c, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380), vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi.

L’acquirente ha diritto a una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, entro il limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

La deduzione spetta, nella medesima misura ed entro il medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dalla persona fisica non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.

Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.

L’agevolazione è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e in modo continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima della scadenza degli otto anni, se ne viene stipulato un altro entro un anno;
  2. l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale, e non deve essere classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  3. l’unità immobiliare non deve essere in area agricola (zona E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444);
  4. l’unità immobiliare deve essere in classe energetica A o B,
  5. il canone di locazione non deve essere superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  6. non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

L’agevolazione si applica agli acquisti effettuati dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.


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