Loredana Pavolini

Per l’accesso a prestazioni ed agevolazioni diverse da quelle riguardanti la frequenza universitaria o riservate ai figli minorenni della coppia, i conviventi con residenza diversa appartengono a due distinti nuclei familiari (ISEE standard o ordinario).

Per quanto riguarda l’ISEE minorenni, invece, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di prestazioni riservate al minorenne (asilo nido, bonus bebé eccetera), si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma (quali essere coniugato o averee figli con altra persona diversa dalla madre del minorenne che deve beneficiare della prestazione).


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